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L’Autoscuola Bove effettua corsi personalizzati per patenti: A, A1, A2, A3, B, C, D, E, CQC, A.D.R., Nautica entro e oltre le 12 miglia. Di seguito vi riportiamo maggiori informazioni sulle varie tipologie di patenti.


Attestato Ciclomotore C.I.G.


A partire dal 01 aprile 2011 chi vuole ottenere il patentino per guidare motorini, tricicli e quadricicli leggeri (le cosiddette microcar) dovrà sostenere un esame di pratica, successivo allo scoglio della prova teorica. Questo provvedimento è stato introdotto con l’articolo 116 del Codice della Strada e prevede un’esenzione per chi ha già presentato la domanda di richiesta, anche se tale “bonus” è valido solo qualora l’esame di teoria venga superato al primo tentativo; in caso opposto il candidato dovrà avviare nuovamente la pratica e di conseguenza sottostare all’obbligo del test pratico.
Questo ovviamente differisce in funzione del veicolo utilizzato: chi utilizza uno scooter dovrà eseguire i classici test di abilità e idoneità (slalom fra i birilli, otto, prova di frenata), mentre per le microcar saranno richiesti esercizi di frenata, parcheggio, retromarcia e guida nel traffico. Dopo aver superato l’esame di teoria il candidato potrà esercitarsi nella guida grazie ad un foglio rosa, valido sei mesi e subordinato alla presenza di un accompagnatore con età non superiore a 65 anni e in possesso di patente B.
L’esame pratico potrà: essere sostenuto dopo almeno un mese dalla data di rilascio del foglio rosa.

L’autoscuola Bove offre ai suoi clienti la possibilità di fare esami in sede.


Patente B


Età minima richiesta: 18 anni. Conseguibile sostenendo una prova a quiz ed una prova di guida su un’autovettura.
Abilita a condurre:
  • Gli autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e che abbiano un numero di posti a sedere non superiori a 8 escluso il conducente. E’ quindi consentita la conduzione di autocarri e di autocaravan (camper), purchè non eccedenti la massa indicata e purchè non siano veicoli eccezionali. E’ possibile trainare un rimorchio leggero, cioè che non superi nella massa complessiva i 750 kg.
  • Gli autoveicoli trainanti un rimorchio che supera i 750 kg nella massa complessiva, purchè quest’ultimo non ecceda, a pieno carico, la massa a vuoto dell’autovettura e che il complesso non superi la massa di 3,5 tonnellate. La massa complessiva di 3,5 t può essere superata solo nel caso in cui il rimorchio non superi i 750 kg di PTT (peso totale a terra)
  • Tutte le macchine agricole, comprese quelle eccezionali.
  • Tutte le macchine operatrici purchè non siano veicoli eccezionali.
  • Si possono anche condurre motocicli leggeri fino a 125 cm3 e di potenza fino a 11 kW, ma solo in Italia. Le patenti rilasciate prima del 25 aprile 1988 abilitano alla conduzione di tutti i motocicli sul territorio nazionale (per la guida all’estero è necessario superare un esame pratico), quelle antecedenti il 1° gennaio 1986 valgono anche nel resto dell’Europa.
  • tricicli e quadricicli (sul sito del Ministero dei Trasporti non si fa menzione a limiti massimi di cilindrata o potenza).

Il titolare di patente categoria B da meno di 3 anni viene definito come neopatentato. Ai sensi dell’art. 117 CDS può condurre tutti i veicoli indicati dal giorno del conseguimento della patente, ma ha l’obbligo di rispettare i limiti di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Superare i limiti (con una tolleranza del 5% a favore del neopatentato) comporta la sospensione della patente per un periodo che va dai 2 agli 8 mesi. L’applicazione dell’art. 117 si accompagna all’applicazione dell’art. 142 CDS.
La prova d’esame è effettuata su strada con la presenza a bordo dell’istruttore e dell’ingegnere della motorizzazione. Le principali manovre richieste sono il parcheggio in retromarcia, l’inversione in tre tempi e la regolare circolazione cittadina, con particolare attenzione al rispetto delle precedenze, agli STOP, alle strisce pedonali, ad una corretta impostazione della traiettoria nelle svolte a sinistra e a destra, all’utilizzo degli indicatori di direzione, del cambio, dei freni e degli specchietti.
Ai conducenti neopatentati vengono decurtati il doppio dei punti previsti per ogni conducente non neopatentato.
La posizione di neopatentato rimane valida nel periodo considerato anche se intanto il titolare consegue una patente C o superiore.


Patente A


Età minima richiesta: 18 anni per A2 o 21 anni per A3.
Conseguibili sostenendo una prova a quiz ed una prova di guida su un motociclo che rispetti determinate caratteristiche.
Conseguibile a diverse età e con differenti modalità:
  • Accesso graduale (A2), che comporta l’esistenza di un periodo (di due anni) durante il quale il patentato non può condurre motocicli di potenza superiore a 25 kW e con rapporto potenza/massa maggiore di 0,16 kW/kg; non vi è però il limite di cilindrata. Trascorso questo periodo, non esiste più limitazione di potenza massima.
  • Accesso diretto (A3), che permette, sotto determinate condizioni (prova sostenuta ad almeno 21 anni di età e con un motociclo di potenza massima pari ad almeno 35 kW), di condurre subito motoveicoli di qualsiasi potenza massima.
  • Va inoltre ricordato che se la prova pratica è sostenuta con un motociclo senza marce o con cambio automatico, non è possibile in ogni caso condurre mezzi dotati di cambio meccanico. Rimane salva la possibilità di condurre qualsiasi motociclo fino a 125 cm³ di cilindrata per chi possiede anche la patente B.
  • La patente A abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente A1.

Se si ha un’età compresa tra i 18 e i 21 anni la patente A è conseguibile con la sola modalità ad accesso graduale. In tal caso la prova va sostenuta con un motociclo di potenza massima di 25 kW e con un rapporto potenza/massa di 0,16 kW/kg massimo, di cilindrata uguale o superiore a 120 cm³ e che raggiunga la velocità di almeno 100 km³h, e si viene abilitati alla conduzione di tutti i motoveicoli (compresi tutti i motocicli fino a 25 kW e con un rapporto potenza peso di 0,16 kW³kg massimo) anche con passeggeri e di tutte le macchine agricole che rispettino i limiti di massa e di potenza valevoli per i motoveicoli. La limitazione di potenza a 25 kW decade dopo due anni.
Se si hanno almeno 21 anni è possibile, come detto, conseguire la patente ad accesso diretto. E’ però necessario sostenere la prova con un motociclo di potenza uguale o superiore a 35 kW. Con i motocicli che hanno una potenza compresa tra i 25 e i 35 kW non è possibile sostenere la prova pratica di guida e per poter guidare tali motocicli è ugualmente necessaria la patente A ad accesso diretto.
La prova d’esame sia per la Patente A1, sia per la A2, sia per la A3, consta di due parti principali:
  • la prima prevede un percorso delimitato da comuni birilli formato da quattro parti: slalom tra 5 birilli, 2 giri su percorso a forma di 8, passaggio stretto (largo 60 cm più della larghezza della moto) da effettuare in 2ª marcia, frenata di emergenza dopo accelerazione 1ª e 2ª marcia lungo 25 metri, con obbligo di fermarsi in un determinato spazio;
  • la seconda prevede una prova di circolazione su strada ove l’esaminando deve dimostrare abilità nel gestire il mezzo e dimostrare di conoscere le fondamentali regole del codice della strada, quindi rispettare i limiti di velocità, precedenze, saper usare gli indicatori di direzione e i dispositivi di arresto (freni).

Solo per quanto riguarda l’esame per il conseguimento della Patente A3, nella prova su circuito, all’esaminando è consentito appoggiare il piede a terra 2 volte. Per la A1 ed A2 non c’è questa possibilità.

Patente A1


Età minima richiesta: 16 anni.
Conseguibile sostenendo una prova a quiz ed una prova di guida su un motociclo che rispetti determinate caratteristiche.
Sottocategoria della patente A, che ha assunto tale nome il 1° luglio 1996, si può conseguire dai 16 anni di età, sostenendo una prova teorica a quiz e una prova pratica su motociclo di potenza non superiore agli 11 kW e cilindrata compresa tra 75 e 125 cm3.
Con l’ultima modifica del 1° ottobre 1999, abilita alla conduzione di motocicli leggeri (fino a 125 cm³ e con potenza non superiore agli 11 kW) conducibili, così come per tutti gli altri motoveicoli (motocarri, quadricicli e motocarrozzette), senza passeggero, il quale si potrà trasportare solo al compimento del 18° anno.
Prima di tale data (dal 1° luglio 1996 al 1° ottobre 1999) tale patente, al compimento del 18° anno, diventava A2 (A limitata), dopo altri due anni, quindi a 20 anni, diventava A3 (A senza limiti).
Prima di quest’ultima forma dal 1 ottobre ´ 93 al 30 giugno ´ 96, si potevano guidare 125, con limitazioni di potenza e rapporto potenza peso pari alla patente A limitata, mentre il passeggero era trasportabile solo a partire dai 18 anni.
Prima ancora, dal 26 aprile ´ 88 al 30 settembre ´ 93, si potevano portare 125, senza limitazioni di alcun tipo, eccezion fatta per il passeggero, che poteva essere condotto solo a partire dei 18 anni.


Patente B+E


Conseguibile a 18 anni, abilita alla conduzione di autoveicoli conducibili con la patente B con agganciato un rimorchio con massa complessiva a pieno carico superiore a 750 kg oppure quando il rimorchio superi, come massa complessiva, la massa a vuoto del veicolo trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) sia superiore a 3,5 t. Essendo un’estensione della patente B, la patente B+E abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente B.


Patente C


Conseguibile a 18 anni (Con obbligo di aver conseguito la patente B), abilita alla conduzione di tutti gli autoveicoli e tutte le macchine operatrici (sgombraneve o spargisale) fino a 7,5 tonnellate. Se la massa supera le 7,5 t il conducente deve avere 21 anni oppure un’età inferiore, ma solo se in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C. merci), conseguita a seguito del corso completo da 140 ore. E’ quindi consentita la conduzione di grossi autocarri, trattori stradali, di mezzi d’opera. E’ inoltre consentita la conduzione di autoveicoli trainanti rimorchi di massa non superiore a 750 kg.


Patente C+E


Conseguibile a 18 anni (con obbligo di aver conseguito la patente di categoria C), abilita alla conduzione di veicoli conducibili con la patente C con agganciato un rimorchio pesante. Consente di condurre quindi autotreni e autoarticolati, limitatamente a 7,5 t di massa a pieno carico sino al compimento del 21° anno di età, salvo il caso in cui il conducente sia in possesso del CQC conseguita a seguito del corso completo da 140 ore. La patente C+E abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente B+E e in caso si sia in possesso di patente D o si consegue in seguito, viene rilasciata automaticamente anche la D+E. La patente di categoria C+E non consente di guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, ai conducenti che abbiano superato 65 anni di età, tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni (dall’art. 16 della legge 29.7.2010 n. 120) qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale . Si può rinnovare la patente C+E dopo i 68 anni, facendo domanda alla Commissione Medica Locale della propria provincia. Il rinnovo vale per 2 anni. Scaduti i 2 anni si puograve rifare la domanda.


Patente D


Conseguibile a 21 anni (con obbligo di avere conseguito la patente B), abilita alla conduzione di tutti gli autoveicoli per il trasporto di persone con più di 9 posti compreso il conducente. Consente quindi la guida di autobus e minibus. Fino a 60 anni ci si deve sottoporre a visita medica quinquennale per il rinnovo, dopo i 60 anni diventa annuale. La patente non è più rinnovabile oltre i 68 anni. La patente D abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente B. Le patenti D conferite fino al 31 dicembre 2004 abilitano alla conduzione dei veicoli utilizzabili con patente C.La patente D permette di guidare solamente veicoli intestati a ditte, associazioni, parrocchie, squadre sportive, club, associazioni e circoli vari. Chi sale deve essere munito di cartellino di riconoscimento. Per guidare autobus di linea è necessaria la carta di qualificazione del conducente , che abilita alla guida degli autobus in servizio pubblico di linea, degli scuolabus e di tutti gli autobus immatricolati per conto terzi.


Patente D+E


Conseguibile a 21 anni, abilita alla conduzione di autosnodati (autobus costituiti da una motrice e da un rimorchio, la cui connessione e disgiunzione sono possibili soltanto in officina). La patente D+E abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente D e quelli per cui è necessaria la patente B+E. Invece se il titolare sostiene l’esame per il rilascio della patente C non la ottiene automaticamente la C+E che dovrà essere conseguita a parte.


C.Q.C.


La Carta di Qualificazione del Conducente serve per attività di trasporto di cose e persone in modo professionale, cioè per conto terzi.
Categorie di C.Q.C. e sua obbligatorietà:
  • C.Q.C. per trasporto PERSONE (in vigore a partire dal 10/09/2008)
  • C.Q.C. per trasporto MERCI (in vigore a partire dal 10/09/2009)

La C.Q.C. sostituisce:
  • C.A.P. KC: permette la guida di autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, e gli autoarticolati, autotreni, autosnodati con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t., se il conducente non ha ancora compiuto 21 anni;
  • C.A.P. KD: permetteva la guida di autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente per il trasporto di persone.

  • Categorie di conducenti esentate dall’obbligo di qualificazione iniziale:
    a) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
    b) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C, CE;
    c) in altri Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE;
    d) in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE.
    La C.Q.C. non è richiesta ai conducenti:
    a) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
    b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
    c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
    d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
    e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
    f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
    g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.


    C.F.P.


    Serve per poter condurre veicoli in regime A.D.R.
    Il Certificato di Formazione Professionale A.D.R. deve essere conseguito per il trasporto di merci pericolose (p.es. benzina) in aggiunta alla patente necessaria per il mezzo e vale 5 anni.


    Patenti Nautiche


    La patente nautica è un documento che certifica l’abilitazione al comando di unità da diporto. In Italia viene rilasciata per esame, solo una volta raggiunta la maggiore età,
    Secondo il Codice della navigazione, nei seguenti casi la patente nautica è obbligatoria.
    • Per la navigazione con natanti e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque marittime entro dodici miglia dalla costa, quando a bordo sia installato:
      • o un motore la cui potenza supera i 30 kW (40,8 CV);
      • o un motore fuoribordo con cilindrata superiore a 750 cm³ se a 2 tempi oppure a 1000 cm³ se a 4 tempi;
      • o un motore entrobordo con cilindrata superiore a 1300 cm³ se a 4 tempi benzina oppure a 2000 cm³ se a diesel
    • Per tutte le unità in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione
    • Per l’uso di moto d’acqua
    • Per la conduzione di veicoli adibiti alla pratica dello sci nautico

    Le patenti nautiche sono cinque:
    • senza alcun limite dalla costa (solo motore);
    • entro le 12 miglia dalla costa (solo motore);
    • senza alcun limite dalla costa (vela e motore);
    • entro le 12 miglia dalla costa (vela e motore);
    • per nave da diporto.

    Le patenti nautiche abilitano al comando di unità a vela e motore; a richiesta possono essere limitate per la conduzione di unità solo a motore.
    Il D.L. 171 del 18/07/2005 distingue le patenti in tre categorie che abilitano al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto nelle rispettive categorie:
    Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
    Categoria B: comando di navi da diporto;
    Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.